Gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009 possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze. Risolvendo i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una parte e della Lombardia e Puglia dall’altra, si è così pronunciata la sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017. Tale deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l’ utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di flessibilità.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei conti Sez. Autonomie n. 1/2016.
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