Pubblicato in merito alla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 sul Messaggero un articolo di Sonia Ricci dal titolo Statali, il Governo riscrive la stretta contro i "furbetti".
Nell'articolo vengono ipotizzati i rimedi correttivi che il Governo pensa di utilizzare per "salvare" i decreti legislativi già in vigore interessati dalla pronuncia di incostituzionalità (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Dirigenza sanitaria - decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e Norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione - decreto legislativo 20 giugno 2016 , n. 116). In merito alla sorte dei tre decreti legislativi già entrati in vigore, la Corte Costituzionale ha precisato nella sentenza n. 251/2016 che “le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.
Nell'articolo vengono ipotizzati i rimedi correttivi che il Governo pensa di utilizzare per "salvare" i decreti legislativi già in vigore interessati dalla pronuncia di incostituzionalità (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Dirigenza sanitaria - decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e Norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione - decreto legislativo 20 giugno 2016 , n. 116). In merito alla sorte dei tre decreti legislativi già entrati in vigore, la Corte Costituzionale ha precisato nella sentenza n. 251/2016 che “le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.
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