L'art. 7, comma 8, ultimo periodo, della l. 5 giugno 2003, n. 131, aggiunto dall’art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica «possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le 3 Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata». La novella legislativa è inserita in una disposizione che già riconosce la facoltà di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane di adire le Sezioni regionali di controllo per richieste di pareri in materia di contabilità pubblica formulate dagli enti locali “di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali” (art. 7, comma 8, primo e secondo periodo, l. n. 131/2003).
La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 32/SEZAUT/2016/INPR ha chiarito che “La facoltà delle associazioni rappresentative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione delle autonomie non incide sulle competenze intestate alle Sezioni regionali di controllo, né sulla facoltà degli enti territoriali di rivolgersi alle articolazioni regionali della Corte, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003".
Qui il link alla deliberazione n. 32/SEZAUT/2016/INPR.
Nessun commento:
Posta un commento