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lunedì 12 dicembre 2016

Il diritto di accesso

Le amministrazioni pubbliche devono garantire il diritto di accesso una volta che la specifica commissione nazionale per il diritto di accesso abbia accolto la relativa istanza e, di conseguenza, l’ente e per esso i dirigenti devono limitarsi a dare applicazione a tale deliberazione, tranne che l’ente adotti un provvedimento formale di rigetto. Le istanze di accesso volte ad esercitare un controllo sull’attività della pubblica amministrazione vanno rigettate, così come quelle che hanno un contenuto generico e presuppongono lo svolgimento di una attività di ricerca, soprattutto se complessa ed impegnativa, da parte dell’amministrazione. Sono queste le indicazioni più recenti dettate in materia di diritto di accesso da parte della giurisprudenza amministrativa. Occorre ricordare che il prossimo 23 dicembre diventano operativi i principi dettati in materia dal D.Lgs. n. 97/2016, cd FOIA, in base al quale invece le esigenze di controllo possono essere poste a base delle richieste di accesso, che non hanno peraltro più bisogno di una specifica motivazione. Attendiamo sul punto le indicazioni dell’ANAC, che ha già in corso una procedura di consultazione su uno specifico documento.

Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il diritto di accesso.

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