Le amministrazioni pubbliche devono garantire il diritto di accesso una volta che la specifica commissione nazionale per il diritto di accesso abbia accolto la relativa istanza e, di conseguenza, l’ente e per esso i dirigenti devono limitarsi a dare applicazione a tale deliberazione, tranne che l’ente adotti un provvedimento formale di rigetto. Le istanze di accesso volte ad esercitare un controllo sull’attività della pubblica amministrazione vanno rigettate, così come quelle che hanno un contenuto generico e presuppongono lo svolgimento di una attività di ricerca, soprattutto se complessa ed impegnativa, da parte dell’amministrazione. Sono queste le indicazioni più recenti dettate in materia di diritto di accesso da parte della giurisprudenza amministrativa. Occorre ricordare che il prossimo 23 dicembre diventano operativi i principi dettati in materia dal D.Lgs. n. 97/2016, cd FOIA, in base al quale invece le esigenze di controllo possono essere poste a base delle richieste di accesso, che non hanno peraltro più bisogno di una specifica motivazione. Attendiamo sul punto le indicazioni dell’ANAC, che ha già in corso una procedura di consultazione su uno specifico documento.
In argomento si vedano i precedenti post:
- Trasparenza, entro Natale l'adeguamento al nuovo accesso civico;
- Nuovo Decreto Trasparenza: il testo del Dlgs n. 33/2013 coordinato con le modifiche apportate dal Dlgs n. 97/2016;
- Nota di lettura Anci sul decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
- Dossier del Servizio Studi parlamentari: le modifiche introdotte al D.Lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012 dal Decreto Legislativo n. 97/2016;
- Le novità sulla trasparenza;
- Accesso, trasparenza e anticorruzione nel d.lgs n. 97/2016
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