Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno di recente chiarito che gli enti locali possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2013 e del 2014 per dare corso ad assunzioni con procedure ordinarie; che i costi delle assunzioni di dirigenti ex articolo 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 nel caso in cui gli oneri siano trasferiti dalla regione non vanno compresi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili e che i costi aggiuntivi per le trasformazioni a tempo pieno sono da comprendere nel tetto di spesa per le assunzioni solamente per i dipendenti che erano stati assunti a tempo parziale.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le Corte dei Conti sulle assunzioni a tempo indeterminato e flessibili.
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