La Corte di Cassazione ha confermato con una recente sentenza la propria posizione in merito alla spettanza della retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate soltanto al segretario effettivamente impiegato per le esigenze dell'Agenzia (oggi soppressa).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25244 del 15/12/2015, giunge a tale conclusione, dopo aver escluso che la retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate faccia parte del «trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio», rifacendosi ad un orientamento già espresso nella sentenza sempre della Suprema Corte n. 7458 del 2012.
Qui il link alle decisioni della Corte di Cassazione n. 7458 del 2012 e n. 25244 del 2015.
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