Nel precedente post La legge di stabilità 2016 "interpreta" il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2015 abbiamo segnalato l'approvazione dell'emendamento che ha introdotto, nella legge di stabilità, l'art 24-vicies semel, a norma del quale "Il termine di cui all’articolo unico del decreto del Ministro dell’interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio".
Tale norma "risibilmente interpretativa" ha un effetto di sanatoria per le delibere assunte dagli enti locali in data 31 luglio 2015.
Segnaliamo ora un commento alla norma nell'articolo Con le delibere fuori termine rischio disavanzo e responsabilità per gli amministratori di Pasquale Mirto pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Questo l'inizio dell'articolo:
La sanatoria delle delibere fiscali approvate in ritardo dai Comuni si è limitata a coprire quelle varate il 31 luglio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 16 dicembre). Per gli altri Comuni, invece, le delibere tributarie sono prive di efficacia, e le misure tariffarie da applicare diventano automaticamente quelle deliberate per il 2014. Per i Comuni che "hanno resistito", ovvero che non hanno riequilibrato il bilancio entro il 30 novembre riducendo le previsioni di entrate conseguenti agli aumenti derivanti dall'innalzamento delle aliquote, si prospetta la possibilità di chiudere il bilancio del 2015 in disavanzo, ovviamente senza considerare le responsabilità imputabili in capo ad amministratori e tecnici che caparbiamente non si sono messi in regola, facendo affidamento su una promessa di sanatoria, ma ignorando un quadro normativo che con chiarezza sanziona con l'inefficacia gli aumenti deliberati fuori termine.
Qui il link per la sintesi del contenuto del DDL di stabilità approvato dalla Camera.
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