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giovedì 3 dicembre 2015

Legittima la sospensione dei concorsi per agenti di polizia locale (TAR Lazio - Latina sent. n. 772/2015)

In altro post dal titolo Niente resti assunzionali per la Polizia municipale avevamo segnalato che la Corte dei conti lombarda con il parere 416/2015 ha escluso che i Comuni possano avvalersi dei resti assunzionali non utilizzati per le cessazioni del triennio 2011/13 per assumere nei corpi di Polizia municipale, dal momento che la disciplina dettata dall'articolo 5, del Dl 78/2015 per l'assorbimento del personale provinciale è di carattere speciale. (...)


Il TAR del Lazio - Sez. staccata di Latina, con sentenza n. 772 del 25 novembre 2015 ha ritenuto legittima la delibera con la quale un Comune ha sospeso un concorso per il reclutamento di Vigili urbani a seguito della previsione dell’art. 5, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale, "è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.
Queste le motivazioni del giudice amministrativo:
Ritenuto che il ricorso sia infondato in quanto: a) la sospensione della selezione avente a oggetto il reclutamento di vigili urbani costituisce un atto dovuto determinato dalla previsione del comma 6 dell’articolo 5 d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; b) il termine di durata della sospensione va identificato nel termine previsto dal medesimo comma 6 (“fino al completo assorbimento del personale …”); c) il riferimento del comma 1 dell’articolo 5 del d.l. n. 78 del 2015 all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è limitato a “modalità e procedure” sicchè non è condivisibile l’assunto secondo cui – in via di coordinamento tra il comma 6 dell’articolo 5 citato e l’articolo 1, comma 423 della legge n. 190, come interpolato dall’articolo 4, comma 3, dello stesso d.l. n. 78 – sarebbero consentite assunzioni di personale di polizia locale mediante “l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”; deve invece ritenersi che “l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente” si riferisca alle altre categorie di personale (quelle cioè per le quali non è previsto un espresso divieto di assunzione ad opera di disposizioni speciali); del resto, se la volontà del legislatore fosse stata nel senso indicato in ricorso, il comma 6 dell’articolo 5 non sarebbe stato formulato nei termini di un divieto assoluto di reclutamento di personale da adibire a funzioni di polizia locale ma vi sarebbe stata inserita una “salvezza” preordinata a consentire assunzioni mediante utilizzo dei residui; in definitiva l’articolo 5, comma 6, è una previsione, speciale, che vieta in modo assoluto il reclutamento di personale da adibire a funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale; d) la questione di costituzionalità della previsione in questione è manifestamente infondata dato che la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il principio secondo cui le disposizioni di legge statale stabilenti limiti alla facoltà di assunzione di nuovo personale da parte degli enti locali sono giustificate dalla competenza legislativa concorrente statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” (si veda ad es. Corte Costituzionale 16 ottobre 2014, n. 237, 13 settembre 2012, n. 217).
Sui resti assunzionali su questo blog si vedano anche i precedenti post:

Sulle problematiche riguardanti la polizia locale connesse con il DL 78/2015 si vedano i precedenti post:

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