La Corte dei conti lombarda con il parere 416/2015 esclude che i Comuni possano avvalersi dei resti assunzionali non utilizzati per le cessazioni del triennio 2011/13 per assumere nei corpi di Polizia municipale, dal momento che la disciplina dettata dall'articolo 5, del Dl 78/2015 per l'assorbimento del personale provinciale è di carattere speciale. (...)
Inizia così l'articolo di Paola Cosmai dal titolo Niente resti assunzionali per la Polizia municipale pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link alla Deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 416/2015.
In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:
- Capacità assunzionale e resti degli anni precedenti;
- L’utilizzo dei resti per le assunzioni;
- Nuove assunzioni con la capacità del 2014 derivante dai «resti» del triennio 2011/2013;
- Delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie sull'utilizzo dei resti assunzionali;
- Nota ANCI sull'utilizzo dei resti a seguito del DL 78/2010;
- Utilizzo dei "resti assunzionali" dopo il DL 78/2015;
- DL 78/2015: le novità in materia di personale.
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