L'Autorità nazionale anticorruzione deve motivare solamente gli atti con cui esprime il proprio parere contrario alla revoca del segretario comunale invitando l'ente al riesame. Non occorre invece una specifica e accurata motivazione relativa alla mancanza di un nesso diretto e immediato con le attività svolte nella veste di responsabile anticorruzione nel caso in cui non ritenga di esprimere censure su questo tipo di provvedimento adottato da un ente locale. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nella sentenza della prima sezione del Tar del Lazio n. 10900 dello scorso 20 agosto. Il giudizio dell'Autorità non deve essere interpretato come un surrogato delle competenze della magistratura del lavoro a giudicare se la revoca sia o meno motivata rispetto al modo con cui il segretario ha svolto il suo ruolo.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Segretari comunali, il parere dell'Anac sulla revoca non può riguardare l'attività ordinaria pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA e segnalato dal sito dell'Associazione Vighenzi.
Qui il link alla sentenza del TAR Lazio n. 10900 del 20 agosto 2015.
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