Nella seduta odierna della Commissione Affari Costituzionali del Senato, impegnata nelle audizioni informali sulla riforma elettorale, il relatore al DDL 1577 di riorganizzazione della PA Pagliari (PD) ha presentato l'emendamento 8.0.100 relativo alle Camere di Commercio. La Commissione ha fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per le ore 13 di martedì 2 dicembre.
Questo il testo dell'emendamento:
Art. 8
8.0.100
PAGLIARI, relatore
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;
f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».
Per gli emendamenti relativi alla figura del Segretario comunale si vedano su questo blog i precedenti post:
In argomento su questo blog si vedano anche i precedenti post:
- Prospetto di raffronto degli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA;
- Il testo dell'emendamento 10.74 al DDL 1577 di riorganizzazione della PA;
- Pubblicati sul sito del Senato gli emendamenti al DDL 1577 di riorganizzazione della PA;
- DDL 1577 di riorganizzazione della Pa: emendamenti bipartisan per non sopprimere i segretari comunali;
- ANSA: tra emendamenti del PD al DDL di riorganizzazione della PA "recupero" della figura del Segretario Comunale.
mi sembra che ci sia un orientamento volto ad evitare mazzate ...e a razionalizzare con criterio
RispondiEliminasperiamo valga anche per i segretari