In un precedente post avevamo dato notizia di un parere del servizio di consulenza agli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in merito agli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici per interventi in economia e di manutenzione.
Si segnala ora che la Corte dei Conti per il Piemonte, con deliberazione 97 del 21 maggio 2014, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006.
La Corte ha precisato che l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione. Esulano, dunque, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del d.lgs. n. 163/2006. Al contrario, l'incentivo si ritiene erogabile qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall'Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l'incentivo stesso deve essere correlato all'importo della perizia di variante. Inoltre, che come previsto dall'articolo 93, cod. contr., l'attività di progettazione, rilevante ai fini del comma 5 dell'articolo 92, "si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario".
La Sezione, pertanto, ha concluso affermando che "ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all'atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'incentivo".
Qui il testo del parere della Corte dei Conti, Sez. Piemonte, n. 97 del 21 maggio 2014.
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