No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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martedì 3 giugno 2014

La Regione Veneto impugna davanti alla Corte Costituzionale la Legge 56/2014 (cd Legge Delrio)

Ieri mattina, 2 giugno, la Giunta regionale del Veneto si è riunita in via straordinaria dando mandato all'Avvocatura regionale, supportata dal prof. Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Padova, di proporre alla Corte Costituzionale l’impugnativa della legge del 7 aprile 2014, n. 56, che detta “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con la quale viene disciplinato il regime amministrativo destinato a regolamentare il funzionamento delle Provincie e delle città Metropolitane, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione.
Le contestazioni proposte dalla Regione si incentrano soprattutto sul fatto che la istituzione di una città metropolitana deve essere effettuata a mezzo di una procedura costituzionale che veda una azione propulsiva delle comunità locali e la partecipazione delle Regioni, aspetto che invece la nuova legge ha del tutto trascurato.
Inoltre, la legge, nel prevedere che la città metropolitana coincida con il territorio della provincia, contempla anche per i comuni capoluogo limitrofi la possibilità di aderirvi. Anche in tal caso senza consultare le popolazioni interessate, ma prevedendo che, anche qualora la Regione interessata esprima parere contrario alle proposte di adesione formulate dai Comuni, sia il Governo a intervenire proponendo al Parlamento un disegno di disegno di legge contenente le modifiche territoriali di province e città metropolitane. A parere della Giunta veneta, tale metodologia non sarebbe rispettosa dell’articolo 133 della costituzione.
Secondo la Regione, inoltre, le disposizioni definiscono una forma di governo incompatibile con il vigente modello costituzionale di distribuzione delle funzioni amministrative, in quanto si prevede che, in fase di prima istituzione, il Sindaco del Comune capoluogo della disciolta provincia sia di diritto il Sindaco metropolitano. In tal modo, si pone a capo della città metropolitana un uomo scelto solo dagli elettori del Comune capoluogo e non dall’intero corpo elettorale appartenente al nuovo ente.
Censure che la Regione ha inteso riproporre anche nei confronti delle modalità di costituzione degli organi amministrativi delle Provincie. Le quali, in attesa della loro definitiva soppressione con la riforma del cosiddetto titolo V della Costituzione, vengono mantenute in vita, non procedendo al rinnovo in modo ordinario e a mezzo di elezione diretta dei propri organi, ma prevedendo ingiustificatamente che il presidente e il consiglio provinciale siano eletti non dalla cittadinanza ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dell’ambito provinciale e con voto non uguale tra loro.
Si ricorda che anche nel corso delle audizioni parlamentari, i costituzionalisti avevano espresso forti dubbi sulla costituzionalità delle riforma, si veda in proposito il precedente post DDL Delrio e problematiche di copertura costituzionale.

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