L’art. 36 del Dlgs. 165/2001, al fine di garantire flessibilità alle organizzazioni pubbliche, consente il ricorso ad assunzioni flessibili quando ricorrono “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (testo riformulato dal DL. 101/2013). A questa disposizione si collega il divieto di utilizzazione delle assunzioni flessibili per necessità di carattere strutturale.
Per le assunzioni flessibili le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali, non possono spendere più del 50% di quanto hanno speso allo stesso titolo nel 2009. Tale tetto può essere superato, fino a raggiungere la somma massima che è stata spesa allo stesso titolo nel 2009, per le assunzioni flessibili di vigili urbani, nonché per il personale da impegnare nelle funzioni fondamentali della pubblica istruzione e dei servizi sociali (art.9, c. 28, DL. 78/2010).
Il recente DL. 34/2014 (cd Jobs Act, convertito Legge n. 78/2014), ha introdotto alcune novità in materia. In proposito si veda il precedente post In Gazzetta la Legge n. 78/2014 di conversione del Jobs Act.
In un articolo di Arturo Bianco è riassunta la disciplina attuale della spesa per le assunzioni flessibili.
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