In caso di tre preferenze per candidati dello stesso genere, la terza deve essere annullata in sede di scrutinio. Lo chiarisce la direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'Interno n. 23/2014.
La legge 22 aprile 2014, n.65, che introduce modifiche alle norme in materia di garanzie per la rappresentanza di genere relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevede che in ogni lista i candidati dello stesso sesso non potranno eccedere la metà, con arrotondamento all'unità nel caso di un numero dispari di componenti della lista (articolo 1, comma 2, lettera a)).
Questa disposizione, tuttavia, si applicherà solo a partire dalle elezioni europee del 2019 (articolo 1, comma 3).
In occasione delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo del 25 maggio 2014, quindi, si applicherà la disposizione transitoria prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge n.65/2014: in sostanza, considerato che l’elettore può esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata, nel caso in cui vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere, la terza deve essere annullata in sede di scrutinio.
Lo chiarisce una circolare del direttore centrale dei Servizi elettorali del ministero dell'Interno (la n.23/2014 del 5 maggio). Nel documento si precisa anche che, nel caso in cui l'elettore esprima solo due preferenze, queste potranno legittimamente essere a favore di candidati dello stesso genere.
Qui il link alla circolare.
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