In un precedente post dal titolo Un utile strumento giuridico di approfondimento in tema di spese per il personale, abbiamo segnalato un interessante strumento esplicativo concernente la disciplina vincolistica in materia di “gestione del personale”, predisposto dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali.
In merito ai limiti per le assunzioni a tempo determinato, con un recente parere la Corte dei Conti, sezione Liguria, con deliberazione n. 22 del 15 aprile 2014 “(…) i limiti di spesa di personale, unitariamente intesi a prescindere dalla diversificata fonte primaria in cui i medesimi si trovano a risiedere, la cui finalità è solamente quella di fare contribuire anche gli enti locali allo sforzo di risanamento della finanza pubblica, non si riferiscono alle spese finanziate da risorse provenienti da altri enti e caratterizzate da un vincolo ancorché generico di destinazione. Pertanto la Sezione, confermando il suo costante orientamento in materia, conclude nel senso di ritenere che nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, anche ai fini della verifica del rispetto del limite fissato dall’art. 1, comma 155, l. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati”.
Qui il commento al parere Calcolo della spesa di personale: vi rientrano i contratti finanziati da un ente terzo? di Gianluca Bertagna e Monica Catellani
Nessun commento:
Posta un commento