L'articolo 239 del Tuel prevede, al primo comma, sette tipologie di atti per i quali è richiesto il parere obbligatorio dell'organo di revisione e al comma 1-bis il contenuto di tali pareri nonché la possibilità da parte del Consiglio, destinatario degli stessi, di disattendere motivatamente il parere negativo e approvare la proposta di deliberazione.
Nel Tuel i pareri erano inseriti nella funzione di collaborazione al Consiglio e le materie erano riconducibili alle competenze del Consiglio elencate nell'articolo 42.
Sono intervenute di recente norme che, senza modificare l'articolo 239, obbligano l'organo di revisione a fornire pareri all'organo esecutivo e financo ai responsabili dei servizi. I nuovi obblighi intervenuti non precisano il contenuto del parere e neppure le conseguenze nel caso di parere negativo.
Ricondurre a un unico articolo, all'interno del Tuel, gli atti per i quali si rende necessario il parere, stabilire a chi è rivolto, il suo contenuto e se e come è possibile disattendere l'eventuale negatività sembra urgente.
Inizia così l'articolo di Antonino Borghi dal titolo Da regolamentare i pareri obbligatori dell'organo di revisione pubblicato sul quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
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