Commentando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3814 del 21 giugno 2018 è stato approfondito il tema del diritto dei consiglieri di impugnare le deliberazioni di consiglio (si veda in proposito l’articolo Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere di consiglio pubblicato sulla Gazzetta degli Enti Locali del 2 luglio 2018). Sinteticamente, per giurisprudenza costante, la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale poiché, di regola, il giudizio amministrativo non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, mentre negli altri casi non si differenzia da quella della generalità dei cittadini.
La sentenza del TAR Lazio, Sez. Latina, n. 537 del 30 ottobre 2018 consente di approfondire una tematica molto particolare. Una modifica al Regolamento del consiglio, che il consigliere comunale ritiene sia tale da rendere più complesso l’esercizio del suo mandato, può essere considerata lesiva delle attribuzioni individuali e giustificare l’impugnativa della delibera da parte del consigliere?
Inizia così un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali, con accesso riservato agli abbonati dal titolo Impugnazione di una delibera da parte del consigliere comunale (numero legale).
Nessun commento:
Posta un commento