La Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2/2018, chiamata a pronunciarsi sull'annosa questione riguardante i diritti di rogito, rimette alla Sezione Plenaria la seguente questione: “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.
La deliberazione prende le mosse da alcune richieste pervenute da comuni che hanno fatto presente il carattere univoco delle decisioni del giudice del lavoro in merito al diritto dei segretari in servizio in enti privi di dirigenti di percepire i compensi, anche se appartenenti alle fasce professionali "A" e "B". Ricordiamo che la Sezione autonomie con deliberazione n. 21/2015 aveva ritenuto di interpretare l'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014, conv. L. 114/2014, nel senso che soltanto i segretari di fascia "C" hanno diritto ai compensi.
Le decisioni del giudice del lavoro sono state tutte nella stessa direzione, con motivazioni differenti, basate sia sul tenore letterale della norma, sia sulla sua finalità (per un esame commentato di tutte le decisioni sia consentito il rinvio all'ebook DIRITTI DI ROGITO per i Segretari degli enti locali).
Prendendo atto di tale situazione e richiamando anche l'obliter dictum contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, la Corte dei conti, sezione Friuli Venezia Giulia, pone il dubbio in merito all'opportunità di una modifica dell'orientamento espresso dalla Sezione Autonomie . Di assoluto rilievo il seguente passaggio: "allo stato attuale, a fronte della cristallizzazione del tenore letterale della norma che non è stato modificato né soggetto ad interpretazione autentica, il mantenimento di un’interpretazione di sistema, volta a tutelare le finanze degli Enti, come quella deliberata inizialmente dalla Sezione Autonomie, potrebbe indurre conseguenze diametralmente opposte a quelle perseguite, costringendo le Amministrazioni a subire le spese di eventuali, ma estremamente probabili, soccombenze in giudizio. In questo senso e in un’ottica di concreta tutela della finanza locale, che, tra l’altro nel Friuli Venezia Giulia risulta a carico del Bilancio regionale, potrebbe risultare più aderente al “diritto vivente” prendere atto della lettera del disposto contenuto nel comma 2 bis (dalla quale prendono effettivamente le mosse le interpretazioni del Giudice del Lavoro) accedendo ad un’interpretazione letterale che risulti risolutiva della situazione di contrasto. In tal senso deve, peraltro, essere esplorata la possibile fondatezza, anche in riferimento alla specifica ottica propria del Giudice contabile, di un’interpretazione del comma 2 bis diversa da quella assunta precedentemente".
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