La questione della presidenza della commissione di gara, a quasi due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, non trova pace. Nonostante l'Anac abbia affermato l'incompatibilità del responsabile del servizio – che approva la legge di gara – a far parte della commissione (delibera n. 1143/2017), la giurisprudenza non sembra essere dello stesso avviso.
Una posizione non perfettamente adesiva è stata infatti ribadita dalla sentenza del Tar Sardegna, Cagliari, sezione I, n. 32/2018 che afferma, per gli enti locali e, segnatamente per i Comuni, la valenza di norma speciale dell'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 che consente la coincidenza tra il responsabile del servizio e il ruolo di presidente dell'organo valutatore.
Inizia così l'articolo di Stafano Usai dal titolo Il responsabile del servizio può presiedere le commissioni di gara nei Comuni pubblicato sul Sole 24 Ore del 1 febbraio.
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