E’ illegittima la non ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo di un Consiglio comunale di un candidato alla carica di consigliere comunale, per non essere stata regolarmente autenticata la sottoscrizione dell’accettazione della sua candidatura, incombendo sul Segretario comunale (che, nella specie, aveva attestato l’avvenuto deposito di tutte le dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed autenticate), ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l’obbligo di segnalare tale omissione, così da consentire la regolarizzare entro la data di scadenza prevista dalla legge (1).
(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dispone che “Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”. L’onere imposto dalla norma di rilasciare una “ricevuta dettagliata” onera il Segretario di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato.
Ha aggiunto il Tar che pur non essendo l’attività del Segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni allo stesso un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto.
L’errata indicazione, da parte del Segretario comunale, della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura.
Qui il link alla sentenza Tar Milano, sez. III, 19 maggio 2017, n. 1142.
Fonte: Giustizia Amministrativa.
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