Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (nel caso di specie, non è stata ritenuta rilevante l’amicizia su Facebook) (1).
TAR Sardegna, sez. I, 3 maggio 2017, n. 281
(1) Ha chiarito il Tar che Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell'utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente. Le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile (ognuno ne fa l’utilizzo che ritiene più appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa). Pertanto, non può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c..
In ordine alle foto “scaricate” dal social network la conclusione non muta. Esse non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” quale prevista dall’art. 51 c.p.c. .
Qui il link alla sentenza TAR Sardegna, sez. I, 3 maggio 2017, n. 281
Fonte: Giustizia Amministrativa
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