Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”).
Si rammenta che l'’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega.
In linea generale, sull’articolato il Consiglio di Stato ha rilevato quanto segue.
Relativamente all’articolo 3 (che introduce una modifica dei termini procedimentali previsti dall’art. 53-quater, comma 3-quater, del T.U. n. 165 del 2001 come introdotto dal decreto legislativo n. 116/2016) si condivide l’esigenza di aumentare la durata dei termini per la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti dell’avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio; nonché di aumentare la durata dei termini entro i quali la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce, nei confronti del dipendente licenziato, per danno d'immagine.
In relazione all’art. 4 si condivide l’esigenza di fornire alla pubblica amministrazione uno strumento (la comunicazione all’Ispettorato della funzione pubblica circa l’adozione dei vari atti del procedimento disciplinare) utile a monitorare in modo continuo ed efficace i risultati della “riforma Madia”.
Sul resto dell’articolato non si hanno osservazioni da formulare.
Si invita tuttavia l’Amministrazione, sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dell’intero schema (ivi comprese le premesse), ad una verifica complessiva del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) per l’eliminazione di refusi e soprattutto per l’uniformazione dei criteri di citazione delle fonti normative.
Qui il link al parere del Cons. St., Comm. Sp., n. 891 del 18/04/2017.
Qui il link al Parere espresso in Conferenza Unificata dai Comuni e delle Province sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016 n.116 recante: “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di licenziamento disciplinare”.
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