Il Servizio consulenza enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ha reso un interessante parere sull'interpretazione di norma statutaria relativa alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Questa la massima:
Il verbale, inteso come resoconto dell'andamento delle sedute dell'organismo collegiale è un atto di certificazione che assume carattere di atto compiutamente formato con la sottoscrizione congiunta di colui che lo redige e di colui che presiede la seduta. In conformità con quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento del Consiglio (qualora l'organo ne sia dotato), il verbale può essere più o meno esteso, e contenere le trascrizioni delle dichiarazioni dei consiglieri o disporre l'inserimento delle stesse attraverso un documento da allegare. Poiché la deliberazione costituisce atto di manifestazione della volontà dell'organo collegiale, sostanziandosi quindi in provvedimento amministrativo, essa esiste a prescindere dall'atto verbale che ne riferisce i contenuti; tuttavia, attraverso la verbalizzazione delle deliberazioni si dà conto di una serie di elementi che consentono di verificare la regolarità dell'iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una dettagliata indicazione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse.
Qui il link al parere integrale.
Nessun commento:
Posta un commento