Con la legge di conversione del DL n. 113/2016 gli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed elevate specializzazioni effettuate sulla base dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sono al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Questo tetto è fissato per i Comuni in quello del 2009 o, in assenza, nel triennio 2007/2009 e per le altre amministrazioni pubbliche nel 50% di tale cifra; in caso di assenza di tale base di riferimento può essere fissato direttamente in relazione alle esigenze delle amministrazioni. Gli oneri per le assunzioni flessibili vanno compresi nel tetto di spesa del personale. Sono queste le più importanti novità legislative e interpretative in tema di assunzioni flessibili.
In argomento si vedano i precedenti post:
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