Nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili entrano solamente gli oneri che determinano costi aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche nel loro insieme: se siamo in presenza di forme di utilizzazione congiunta del personale già dipendente delle PA che determinano semplicemente una diversa ripartizione degli stessi siamo al di fuori dell’ambito di applicazione dei tetti di spesa per le assunzioni flessibili. Ovviamente, ciò richiede che i rimborsi a vantaggio delle amministrazioni che “cedono” una parte della utilizzazione del proprio personale, non siano resi disponibili per altre spese del personale, quindi che siano conteggiati anche se in modo figurativo in tale tetto. E’ questa la logica ispiratrice del dettato normativo, che ricordiamo essere contenuto nel comma 28 dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010, per come chiarito dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno, che risolve in tal modo i numerosi contrasti interpretativi che si erano manifestati in materia.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Gli oneri per le assunzioni flessibili.
In argomento si veda anche il precedente post I dipendenti «condivisi» da più enti evitano i tetti di spesa.
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