In altro post dal titolo Niente resti assunzionali per la Polizia municipale avevamo segnalato che la Corte dei conti lombarda con il parere 416/2015 ha escluso che i Comuni possano avvalersi dei resti assunzionali non utilizzati per le cessazioni del triennio 2011/13 per assumere nei corpi di Polizia municipale, dal momento che la disciplina dettata dall'articolo 5, del Dl 78/2015 per l'assorbimento del personale provinciale è di carattere speciale.
Avevamo poi segnalato la sentenza del TAR Lazio - Latina sent. n. 772/2015 nel post Legittima la sospensione dei concorsi per agenti di polizia locale.
Segnaliamo ora un commento alla sentenza nell'articolo Stop a tutto campo per le assunzioni nella Polizia locale - Inutilizzabili anche i resti di Amedeo Di Filippo pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA
Esiste un divieto assoluto di reclutamento di vigili urbani fino a che non venga riassorbito completamente il personale della polizia provinciale. Sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 6, del Dl 78/2015, che vieta agli enti locali di reclutare personale con qualsiasi tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, arriva il suggello del giudice amministrativo. Con la sentenza n. 772/2015, la sezione di Latina del Tar Lazio giudica legittima la sospensione di un concorso per posti di vigile urbano dopo l'entrata in vigore di quelle disposizioni.
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