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mercoledì 23 settembre 2015

Stop ai bandi "canzonatori" per le progressioni di carriera dei Segretari comunali (appunti sulla sentenza del TAR Lazio n. 11223/2015)

Quando ho iniziato a "praticare" il diritto amministrativo ho avuto la fortuna di collaborare in alcune procedure di gara e di concorso con colleghi preparati, esperti e rigorosi. Ad inizio carriera mi è capitato, infatti, di essere membro in alcune commissioni con Segretari comunali con molta più esperienza di me; la prima cosa che imponevano, prima di iniziare qualsiasi attività, era leggere insieme il bando di concorso o di gara, con un'attenzione straordinaria per comprendere come dovessero essere predisposte le prove di concorso, cosa potesse essere richiesto ai candidati o cosa le ditte dovessero presentare in sede di offerta. Ad ogni dubbio nel corso dei lavori delle commissioni si sentiva immancabilmente la solita frase: "leggiamo cosa è previsto nel bando".
Questo rigoroso e assoluto rispetto del bando e delle regole che l'amministrazione si era preventivamente data, è diventato subito "patrimonio" anche mio. Pur passando gli anni di carriera e modificandosi in moltissime cose le regole dell'azione amministrativa, il rispetto ossequioso delle regole del bando ha costituito una costante della mia attività.
Eccezione a questa regola base dell'attività amministrativa, sinceramente, l'ho vissuta soltanto da candidato ai concorsi di avanzamento di carriera dei Segretari comunali, dove in alcuni casi è invalsa una prassi del tutto incomprensibile. Le previsioni del bando, che facevano riferimento a prove di concorso abbastanza predeterminate, venivano del tutto ignorate, tanto che tra colleghi tali bandi venivano definiti "bandi canzonatori", parafrasando un'espressione derivante dalla procedura civile e creata per descrivere le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei termini: la dottrina, muovendo dalla considerazione che l’inosservanza dei termini ordinatori non produce alcuna conseguenza, ha qualificato gli stessi come veri e propri termini “canzonatori”.
Così le Commissioni, a fronte di previsioni del bando "tranquillizzanti", inventavano dal nulla prove allucinanti. Al SEFA 2010, fu richiesto ad esempio in 8 ore di scrivere una sorta di manuale di diritto amministrativo.  
Dell'assoluta illegittimità dei "bandi canzonatori" nel mondo dei Segretari erano tutti certi, tranne stranamente i membri delle Commissioni. Basti pensare che qualche burlone, in occasione del SEFA 2010, scrisse e mandò ai colleghi una sentenza di un Tribunale, che non solo annullava le prove, ma costringeva tutti i Segretari a ripeterle. L'annullamento era dovuto alla "sostanziale difformità tra le prove assegnate e quelle previste in sede di bando di concorso". Nell'ansia generale che provocò lo scherzo, fu interessata la SSPAL che allora gestiva tali concorsi, che dopo varie ricerche negò la veridicità della sentenza-burla, perché accertò non l'insussistenza nel merito delle questioni, ma più semplicemente di non aver mai conferito incarichi per la resistenza in un giudizio del genere!
Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire.
I giudici amministrativi, con la sentenza del TAR Lazio  n. 11223/2015, ricordano, visto che ce n'era bisogno, che le prove per le progressioni di carriera dei Segretari comunali devono essere rigorosamente coerenti con le prescrizioni del bando e del regolamento. 
La sentenza pone finalmente la parola fine ad una prassi insopportabile; da oggi in poi, anche per i concorsi di avanzamento di carriera, le commissioni dovranno attenersi esclusivamente al bando ed al regolamento, pena l'illegittimità della procedura e l'insorgere di pesanti responsabilità personali nei confronti dei componenti delle commissioni.
Qui il link alla sentenza del TAR Lazio, n. 11223/2015.

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