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domenica 19 ottobre 2014

Sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’elezione di secondo grado degli organi delle Province (TAR Friuli Venezia Giulia Ord. n. 465/2014)

Durante l'esame del DDL Delrio, successivamente approvato con L. 56/2014, avevamo in più occasioni sottolineato le forti critiche dei costituzionalisti, critiche avanzate anche nelle audizioni svolte in Commissione Affari Costituzionali (1, 2 e 3).

Particolari dubbi di compatibilità costituzionale, tra gli altri aspetti, aveva sollevato la previsione dell'elezione in forma indiretta degli organi provinciali (in proposito si veda anche il precedente post DDL Delrio e problematiche di copertura costituzionale).
Dopo l'approvazione, la Legge Delrio (L. 56/2014) è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale in via diretta da tre regioni, Veneto, Puglia e Campania (nel precedente post Legge Delrio: i ricorsi delle regioni innanzi alla Corte Costituzionale è possibile leggere i ricorsi integrali).
Adesso è il Tribunale TAR Friuli Venezia Giulia, con ordinanza n. 495 del 15 ottobre ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della L. Reg. n. 2 del 2014, attuativa della Legge Delrio, ed in genere delle norme che prevedono l’elezione indiretta degli organi della Provincia.
Questi in breve i dubbi di costituzionalità riportati nella citata ordinanza:
Questa Repubblica è dunque democratica, dove cioè il potere proviene dalla volontà popolare, che deve espandersi in tutti i suoi elementi costitutivi, Stato, Regioni, Comuni e anche Province.
Non pare compatibile con il dettato costituzionale una legge regionale che demanda l’elezione della Provincia, elemento costitutivo dello Stato, ad una elezione di secondo grado, prescindendo dall’espressione della volontà popolare e sostituendola con quella di pochi “grandi elettori” espressione, per giunta, di interessi diversi e non omogenei ad essa, come sono quelli dei Sindaci e consiglieri dei Comuni.
Si ha perciò un organismo che non sembra di carattere originario e che non è autonomo, venendo costituito con la volontà altrui, di enti da esso diversi e portatori di interessi distinti.
Rafforza, ad avviso del Collegio, detta conclusione, il fatto che la giurisprudenza di questa Corte, fin da tempi risalenti (cfr. Corte costit. n. 107/76; 876 del 26.7.1988; 26.7.1988) occupandosi “a contrariis” del problema qui in esame, cioè della legittimità di leggi regionali di Regioni a statuto speciale che prevedono la costituzione di organismi dipendenti dagli enti locali, eletti a suffragio universale diretto, ne ha negato la costituzionalità, rilevando che tale modalità di elezione è propria degli organismi previsti dall’art. 114 Cost., cioè dalle Regioni, Province e Comuni, essendo propria degli enti autonomi, cioè di quelli la cui autonomia è costituzionalmente garantita.
Uno di tali enti, in cui è obbligatorio il suffragio universale diretto, è la Provincia, onde sembra che non si possa decampare da detta regola costituzionale, prevedendone l’elezione in secondo grado, dato che, come notato, essi fanno parte della Repubblica democratica, come prescrive il combinato disposto degli artt. 1 e 114.

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