Qualunque sia la fonte di finanziamento, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 le risorse per le posizioni organizzative devono essere contenute. Negli enti con i dirigenti tale contenimento è garantito dal tetto imposto complessivamente alla consistenza del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Negli enti senza dirigenti, in cui le posizioni organizzative sono pagate direttamente dal bilancio dell’ente, non si devono invece superare le risorse destinate a questa finalità nel 2010. La prima indicazione, relativa al finanziamento delle posizioni organizzative negli enti con i dirigenti, si trae direttamente dal dettato dell’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 ed è dettata nella forma di un tetto di carattere generale. La seconda è invece fissata dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26 del 21 ottobre e costituisce un tetto specifico per il finanziamento di questo compenso.
Con tale parere è stato superato, in modo restrittivo per l’autonomia degli enti e per i titolari di posizione organizzativa, il contrasto interpretativo che si era manifestato tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il finanziamento delle Posizioni Organizzative di commento alla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26 del 21 ottobre.
Si veda in argomento anche l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Art. 9 comma 2-bis e posizioni organizzative.
Si veda in argomento anche l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Art. 9 comma 2-bis e posizioni organizzative.
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