Sulla rivista on line "Diritto dei servizi pubblici", il parere massimato Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, n. 170 del 7/7/2014, secondo il quale a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 3, c.5, d.l. n. 90/14, dell'art. 76, c. 7, d.l. n.112/08, non sussiste più l'obbligo per l'ente locale socio di consolidare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale delle società partecipate.
Gli enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità devono computare anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, variamente denominati, ai fini del rispetto del contenimento del trend della spesa in serie storica (art. 1, comma 557 e 557 bis, l.n. 296/2006). Viceversa, a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 3, comma 5, d.l. n. 90/2014 (in corso di conversione) dell'articolo 76, c. 7, d.l. n. 112/2008 e s.m.i., è venuto meno per l'ente locale socio l'obbligo di consolidare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale delle società partecipate, aziende speciali ed istituzioni. I predetti organismi (ivi comprese le ex IPAB, trasformate in ambito regionale in ASP-aziende dei servizi alla persona) se operano in settori c.d. sensibili devono rispettare il principio della coerenza tra il livello del costo per il personale e la quantità dei servizi erogati; se operano in settori diversi da quelli considerati sensibili sono tenuti a rispettare il principio della riduzione del costo per il personale, da conseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
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