L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (UNSCP), con una nota della Segreteria Nazionale inviata al Prefetto dott.ssa Rita Piermatti, nuovo Responsabile dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha inteso formulare al Prefetto i migliori auguri di buon lavoro.
L'Unione, che è come noto il sindacato storico e più rappresentativo dei Segretari, da sempre volto alla promozione, sviluppo e tutela della categoria nell’interesse del buon andamento delle autonomie locali, ha posto nella nota l'attenzione del Prefetto su molti temi controversi relativi sia allo status giuridico che a quello economico dei Segretari Comunali e Provinciali che sono ancora in attesa di una definizione.
Il riferimento è:
a) al mancato riconoscimento dello stipendio tabellare della fascia B ai segretari che hanno superato lo Spes ma operano in Comuni di classe IV. Come si è già avuto modo di precisare in precedenti note inviate all’attenzione di codesto Ministero, “… quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stipendio tabellare pieno deve essere riconosciuto ad ogni segretario comunale iscritto in fascia B, a nulla rilevando l’Ente locale – o diversa Amministrazione – presso cui lo stesso presta servizio, trattandosi di una componente (lo stipendio tabellare) collegata alla qualifica posseduta e non alla rilevanza dell’incarico ricoperto, come, ad esempio, invece, la diversa componente della retribuzione rappresentata dall’indennità di posizione…”; ciò in quanto da quella data, per concorde parere del Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria generale dello stato (24 febbraio 2015 n. 13748) e della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria (deliberazione 1 aprile 2015, n. 29/2015), le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici scaturenti dall’art.9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. 78/2010) sono venute meno;
b) alla classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, effettuata con riferimento alla popolazione del comune individuato capo convenzione e non alla somma degli abitanti dei comuni convenzionati. Anche su questo tema, l’UNSCP, unitamente a tutte le altre OO.SS., ha più volte chiesto la mera applicazione della disciplina vigente che non risulta essere stata modificata;
c) alla applicazione dell’abrogazione dell’istituto della reformatio in pejus operata con la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Questo tema, che riguarda un numero esiguo di Segretari Comunali e Provinciali, è stato anch’esso oggetto di pronunce del Giudice ordinario il quale ha riconosciuto che l’abrogazione del divieto di reformatio in pejus opera per i Segretari Comunali e Provinciali soltanto per i passaggi di carriera perfezionati con una nomina ed un’accettazione successiva al 1° gennaio 2014 ma non per quelli perfezionati precedentemente a tale data (cfr. sentenze Tribunale di Pavia n. 293/2015 e Tribunale di Lanusei n. 20/2016);
d) alla corresponsione dei diritti di rogito ai Segretari che prestano servizio in enti privi di dirigenza. Nell’anno 2014, infatti, con l’art. 10 del D.l. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, il Legislatore è intervenuto a disciplinare la materia del trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali modificando sostanzialmente l’attribuzione dei cd diritti di rogito. La norma a cui si fa riferimento ha in realtà una formulazione estremamente chiara, e tuttavia una deliberazione dalla Corte dei conti Sezione Autonomie (la n.21/2015/QMIG), confliggente con l’interpretazione letterale della stessa, ha reso necessario ricorrere al Giudice ordinario, con esiti del tutto favorevole ai Segretari (n. 23 sentenze tra primo e secondo grado) che, in molti casi, hanno registrato anche la condanna alle spese dei Comuni resistenti oltre che il riconoscimento degli interessi ai ricorrenti; il contenzioso non è quindi originato da disposizione del Ministero e tuttavia ha indubbia rilevanza atteso il ruolo di datore di lavoro del Ministero stesso.
A quanto sopra si è di recente aggiunto il tema della disposizione normativa contenuta nell’art. 10, comma 15, della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017 n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”, rispetto alla quale si fa rinvio alla precedente nota già inviataLe lo scorso 21/12/2017, e su cui pure appare urgente un confronto.
Infine, vi è la grave situazione in cui versano molti Comuni per la carenza di Segretari Comunali, in particolare in alcune Regioni, dovuta ad una insufficiente programmazione dei corsi-concorso di reclutamento, unitamente alla abnorme durata delle loro procedure di svolgimento, e da ultimo anche ad una disciplina dell’assegnazione dei vincitori agli Albi Regionali non del tutto coerente con gli effettivi fabbisogni.
L’UNSCP ha espresso sin da subito la propria viva soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Albo dell’indizione di un nuovo corso-concorso per l'immissione in servizio di nuovi 291 segretari comunali, e per la sua successiva approvazione da parte della Conferenza Stato Città ed autonomie locali, ma è fortemente preoccupata dalla durata delle relative procedure di svolgimento, che vanno portate alla massima accelerazione. L’Unione ritiene perciò indispensabile che la disciplina di tale corso concorso preveda, già a partire dal preliminare concorso per l’ammissione al corso concorso, modalità innovative di svolgimento idonee ad assicurare che l’immissione nell’Albo di nuovi Segretari avvenga in tempi idonei a garantire che, nelle more, non abbiano a verificarsi situazioni incontrollabili e ingovernabili che potrebbero pregiudicare l’assetto.
Nella stessa nota, in considerazione dell’urgenza dei temi esposti, è stato richiesto un incontro allo scopo di illustrare con maggior dettaglio quanto sinteticamente qui esposto ed alcune proposte di risoluzione delle diverse problematiche che si confida possano portare ad una proficua collaborazione.
Qui il link alla nota integrale.
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