La Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 367/2016 è intervenuta sulla delicata questione della riduzione del fondo del salario accessorio alla luce dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.
Come noto, la disposizione, prevede in sintesi, che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio anche dirigenziale non sia superiore al relativo importo dell'anno 2015 e che venga ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Rispetto alla formulazione dell'analoga disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, la norma, però, indica che nel calcolo dei dipendenti si debba tener conto anche del «personale assumibile ai sensi della normativa vigente». Ma come tradurre questo concetto in termini concreti ed operativi?
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo Tagli al fondo del salario accessorio in base al personale «assumibile» pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei conti della Lombardia n. 367/2016.
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