Il giudice delle leggi ha colpito alcune disposizioni della legge n. 52 del 2015: il secondo turno di ballottaggio (recante con sé un premio di maggioranza) e la facoltà di opzione da parte del capolista candidato risultato eletto in più collegi. Non ha colpito altri profili della legge c.d. 'Italicum', quali il premio di maggioranza che scatti al primo turno (per la formazione politica che consegua il 40 per cento dei voti validi su base nazionale), la precedenza dei capolista nell'assegnazione dei seggi rispetto agli altri candidati in lista anche se questi ultimi ricevano maggior numero di preferenze (capolista 'bloccati'), la pluri-candidabilità dei capolista.
La legge n. 52 del 2015 (vigente per la Camera dei deputati) sopravvive così al giudizio della Corte costituzionale, ad eccezione di due sue componenti: ballottaggio e libera opzione da parte del pluri-candidato pluri-eletto.
Questi i temi affrontati nella Nota breve del Servizio Studi del Senato sulla sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale.
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