Le amministrazioni locali devono riconoscere ai propri amministratori che abitano in un altro centro il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per potere partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e per lo svolgimento delle proprie funzioni essenziali, previa autorizzazione, a condizione che si dimostri la impossibilità della utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico e nel tetto di 1/5 del costo di un litro di benzina per km. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 38/2016. In tal modo si superano i contrasti interpretativi emersi tra le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, mettendo nel contempo questi amministratori nelle condizioni di svolgere la propria attività d’istituto, ma anche circoscrivendo gli ambiti di applicazione, così da consentire il raggiungimento delle finalità di contenimento della spesa dettate dal legislatore.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori.
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