L’attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza (Cons. Stato Sez. IV, 04-02-2014, n. 494 ).
La norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), al terzo comma, affida invece ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e segnatamente, rimette alla competenza dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Nei comuni privi di dirigenti, detti compiti possono essere attribuiti, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici e servizi dell’ente, indipendentemente dalla qualifica da essi posseduta (art. 109, comma 2).
E' questa uno dei principi contenuti nella sentenza del TAR Puglia - Lecce n.1532 del 13 ottobre 2016.
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