Con il D.Lgs. n. 116/2016 è previsto il licenziamento entro 30 giorni dei dipendenti che “truccano” i sistemi di rilevazione delle presenze per sé e per altri colleghi, nonché l’obbligo della loro sospensione immediata. Viene inoltre prevista la necessità di disporre immediatamente, entro 48 ore per la precisione, la irrogazione della sospensione del trattamento economico in godimento. Ed ancora sono disposte la maturazione di responsabilità amministrativa per la violazione del danno di immagine e la necessità di dovere dare corso al licenziamento in capo al dirigente e/o responsabile che non avvia il procedimento disciplinare o non lo conclude entro i termini o non irroga la sospensione.
Sono queste le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 116/2016 “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le nuove sanzioni per la falsa attestazione della presenza.
Per approfondimenti è possibile leggere il precedente post Approvato il Decreto Legislativo contenente norme in materia di licenziamento disciplinare ed i documenti ivi richiamati.
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