Costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati, quello contenuto nell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 in base al quale i requisiti prescritti per partecipare ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
"La determinazione di una data diversa - non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande - implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.
Questa Sezione ritiene che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa - può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni".
Dopo il bando SPES, anche per il concorso SEFA giunge la decisione del giudice amministrativo ad ammettere i candidati ricorrenti in possesso dei requisiti al momento della pubblicazione del bando.
Nell'esprimere soddisfazione per tutti i colleghi coinvolti, con un pensiero speciale per i cari amici Luca Costantini e Tomasina Manconi, mi chiedo se non fosse stato preferibile un atto di autotutela, che avevo auspicato in un precedente post.
Sbagliare è umano, perseverare diabolico!
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2250/2016.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2250/2016.
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