Disapplicazione dell’art. 11 del
CCNL del 09.05.2006 comparto enti locali perché incide su aree contrattuali che
non gli appartengono e, nello specifico, sul CCNL del 16.05.2001 dei Segretari
Comunali. Pertanto, nessun riparto dei diritti di rogito tra segretari e vice
segretari.
E' questa la conclusione cui è giunto il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, con la sentenza n. 435/2015, inviataci da Maurizio Toscano, che ci ha inviato anche uno stralcio del ricorso introduttivo per la migliore comprensione della vicenda, che di seguito riporto.
Stralcio del ricorso introduttivo.
Prima di esaminare la questione
relativa alla ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario e Vice
Segretario, va esaminata la questione relativa alla non spettanza, fino al
09.05.2006, dei diritti di rogito al vice segretario e della conseguente
attribuzione degli stessi a favore esclusivamente del Segretario Comunale,
Ufficiale Rogante, in virtù dell’art. 41, comma 3 della L. n. 312 del 1980 e
dell’art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 267/2000.
In merito alla prima questione
relativa alla non spettanza, fino al 09.05.2006, dei diritti di rogito al
Vicesegretario e, si ripete, e della conseguente attribuzione degli stessi a
favore esclusivamente del Segretario Comunale, si espongono le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, occorre ricordare
che il 09.05.2006 è stato approvato il C.C.N.L. del personale, non
dirigenziale, del comparto regioni-autonomie locali, il quale all’art. 11,
comma 1, dispone che “Al personale incaricato delle funzioni di vice
segretario, <<..>>, sono corrisposti i compensi per diritti di
segreteria, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o
impedimento del Segretario Comunale, titolare della relativa funzione).
Pertanto, al Vice Segretario, prima del 09.05.2006 non spetta alcun compenso
per i diritti di rogito, e ciò in quanto l’art. 11 del CCNL del personale del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 09.05.2006,
non ha effetto retroattivo, come si evince, chiaramente, dalla sentenza della
Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale -
Sezione Giurisdizionale Lombardia - Sentenza n. 441/2007, che cosi dispone: “Quanto
al CCNL del 9.5.2006, il relativo art. 1, comma 2, stabilisce che <<il presente
contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre
2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli>>. Tanto con riferimento al CCNL del 22.2.2006, quanto con
riferimento a quello del 9.5.2006, e quindi sia nell'ipotesi di personale
dirigente incaricato delle funzioni di vice-segretario sia nell'ipotesi di
personale non dirigente incaricato delle funzioni di vice-segretario, gli
artt., rispettivamente, 25 e 11, non valgono ad esimere da responsabilità per
danno erariale per gli atti di indebita erogazione di diritti di rogito
compiuti prima del giorno a decorrere dal quale essi hanno iniziato, di nuovo
rispettivamente, a produrre effetti.
Inoltre, la non retroattività
dell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006 si evince, anche, per analogia, dalla
relazione dell’ARAN del 28.03.2006, (Relazione illustrativa del CCNL dell’area
della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002 - 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003), la
quale, per i Vice Segretari Dirigenti, in merito all’art. 25, così recita: “In
proposito, alla luce dei suoi contenuti, si deve evidenziare che la
disposizione dell’art. 25, deve ritenersi sicuramente “innovativa”. Pertanto,
la relativa efficacia potrà decorrere solo dal giorno successivo alla
definitiva sottoscrizione del CCNL. E’ evidente, quindi, che gli enti potranno
prendere in considerazione solo le situazioni concrete che si verificheranno
nel periodo successivo a detta sottoscrizione, evitando qualunque effetto o
decorrenza retroattiva, in nessun modo prevista o consentita dall’ipotesi di
CCNL. La disciplina contrattuale in materia si è limitata solo a prevedere la
possibilità di erogazione anche a favore dei vice segretari dei diritti di
segreteria, senza incidere in alcun modo sui contenuti della vigente
regolamentazione legislativa di tale istituto”.
Pertanto, la ripartizione dei
diritti di rogito, effettuata, dal Vice Segretario, a favore di se stesso,
prima dell’entrata in vigore del citato art. 11, non può pregiudicare la
corresponsione dei diritti di rogito spettanti, invece ed esclusivamente, al
Segretario Comunale, in virtù dell’art. 41, comma 3, L. 312/80.
Infatti, se il Vice Segretario,
dal 01.01.2005, avesse provveduto, in tempo utile, alla liquidazione e al
pagamento dei diritti di rogito esclusivamente al ricorrente Segretario
Comunale, così come previsto dalla normativa vigente e prima dell’entrata in
vigore dell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006, non si sarebbero verificato alcun
danno patrimoniale al ricorrente.
In secondo luogo e in ogni caso,
nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 11 del contratto
collettivo del 09.05.2006, al Vice Segretario non spetta alcun compenso, in
quanto “l’erogazione dei compensi aggiuntivi per diritti di rogito è lesiva del principio di
onnicomprensività del trattamento economico”, giusta decisione n. 139 del
29.02.2007 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Veneto.
In conclusione, la normativa che attribuisce, in via
esclusiva, almeno fino al 09.05.2006, al
Segretario Comunale la corresponsione dei diritti di rogito, la relazione
dell’ARAN e le sentenze citate, che
escludono qualsiasi partecipazione del Vice Segretario, non lasciano dubbi sul
fatto che i diritti di rogito riscossi, fino a tale data, sono da attribuire
esclusivamente al Segretario Comunale.
In merito alla seconda
questione del presente ricorso, relativa alla spettanza e alla ripartizione
dei diritti di rogito tra Segretario e Vice Segretario, in virtù
dell’introduzione dell’art. 11 del C.C.N.L. del 09.05.2006, e quindi da tale
data in poi, si espongono le seguenti argomentazioni.L’art. 11 del C.C.N.L. del 09.05.2006 deve dichiararsi illecito, perché
incide su aree contrattuali che non gli appartengono. Infatti, si ammette che
tale contratto collettivo influisca sullo status economico di una
figura, il segretario comunale, disciplinato da un contratto di una separata
area; il principio che il tetto di 1/3 dello stipendio del segretario sia il
limite dell’Ente, comporta un’erosione dei diritti di rogito spettanti al
segretario comunale; la conseguenza paradossale è che si contratta per A, ma si
infierisce sullo status economico di B, qualcosa che nell’ordinamento
non si è mai visto e, oltretutto, in palese violazione dell’art. 1372 del C.C.,
applicabile anche al lavoro pubblico contrattualizzato, secondo il quale “il
contratto ha forza di legge tra le parti”, non certo tra soggetti che ne sono
estranei. Pertanto, l’art. 11 citato, deve dichiararsi, oltre che illecito,
anche illegittimo e quindi disapplicato, in quanto è vistosamente illogico,
perché considerato operante anche “ultra partes”.
Maurizio Toscano
Qui il link all'integrale sentenza Giudice del lavoro del Tribunale di Enna n. 435/2015.
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