Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina recata dall’articolo 86, comma 5, del Tuel relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali, in particolare sull’esatta portata dell’espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (norma introdotta dall'art. 7-bis del DL 78/2015, convertito con L. 125/2015).
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 33/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ribadito che l’aggregato più idoneo da prendere come riferimento al fine di verificare il rispetto del vincolo può essere individuato nelle spese di funzionamento dell’ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 470/2015).
Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a garantire l’esistenza dell’apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all’espletamento dei compiti di cui l’ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l’azione pubblica è rivolta.
Di conseguenza, l’ente non può sostenere spese maggiori rispetto a quelle risultanti nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.
Qui il link alla deliberazione.
Fonte: self-entilocali
Nessun commento:
Posta un commento