Con una recente sentenza il Consiglio di Stato (n. 4696 del 15 settembre 2014), ha ritenuto sussistere l'obbligo di provvedere da parte dell'amministrazione comunale a fronte di una richiesta del privato in ordine all'attivazione della procedura prevista dall'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001.
Infatti, a parere dei giudici l’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 è stato emanato per consentire una legale via di uscita per i casi in cui una pubblica amministrazione avesse occupato senza titolo un’area di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio ed ha consentito la reintroduzione, con diversa disciplina, del potere discrezionale già attribuito dall’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, dichiarato anticostituzionale; la p.a. valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto - può decidere se demolire l’opera e restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale.
La scelta tra la possibilità di procedere all’acquisizione sanante o alla restituzione del bene deve derivare da una valutazione comparativa degli interessi in gioco, valutazione che spetta unicamente alla p.a. procedente.
Qui il link alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4696 del 15 settembre 2014.
Qui il link ad una nota di commento del Prof. Luigino Sergio.
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