L'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, prevede che "All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»".
Si tratta di una proroga molto breve, sinceramente poco credibile, tenuto conto che l'obbligo è rinviato da anni (da ultimo la proroga è stata accordata con D.L. 162/2019).
Appare infatti poco credibile che si riesca in un termine così breve a realizzare gli ambiziosi obiettivi indicati nella relazione illustrativa.
In queste condizioni, provare ad avere fiducia, per lo scrivente, è sforzo considerevole.
Questo il passaggio della relazione illustrativa:
Il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Tale termine risulta, pertanto, di imminente scadenza e la mancata proroga determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei Prefetti, della procedura sostitutiva del Governo ex articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La proroga del termine de quo recata dal comma 1 si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è in corso di definizione un disegno di legge delega per la riforma del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). I lavori di elaborazione del predetto disegno di legge sono in stato avanzato. Nello specifico, nella revisione del TUOEL è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.
Al riguardo, si evidenzia che la proposta normativa tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo il quale la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica, per caratteristiche demografiche e socio ambientale, la convenzione e l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello de servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali che diventano dunque facoltative.
Si evidenzia che nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF) a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il disegno di legge di revisione TUEL è stato inserito, tra gli altri, quale collegato alla decisione di bilancio.
Per approfondire tutte le tematiche relative all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali si rinvia all'apposita sezione del Blog.
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