Un Comune può decidere di erogare in favore di una propria fondazione una quota delle risorse del Fondo funzioni fondamentali previsto dall’articolo 106 del Dl 34/2020 purchè tale attribuzione sia vincolata all’esercizio di funzioni fondamentali per il Comune e risponda all’esigenza, anche considerando le utilità garantite alla collettività di riferimento, di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza sanitaria. Lo ha deciso la Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 282/2021.
Inizia così l'articolo Fondo funzioni fondamentali, l’ente può erogare una quota alla propria fondazione in difficoltà per il Covid di Ciro D’Aries e Alberto Ventura.
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