I sindaci non possono sospendere le attività didattiche in presenza con ordinanze contingibili e urgenti. Sono ormai numerosi i decreti monocratici adottati dai Presidenti di TAR, tutti con il medesimo esito.
Riportiamo di seguito le motivazioni del recentissimo decreto del TAR Calabria - sez. di Reggio Calabria, n. 25 del 18 gennaio 2022, che nel confermare l'indirizzo consolidato, richiama anche tutti i provvedimenti in precedenza adottati dai vari TAR
Nel decreto si legge che "per quanto riguarda lo svolgimento delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, ad oggi prorogato sino al 31 marzo 2022, valgono le seguenti disposizioni, sinteticamente richiamate nel ricorso in esame:
- l’art. 1 D.l. 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, che dispone, al comma 1, che “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, (…) l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”, prevedendo comunque poi, al comma 4, che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”;
- il D.l. 7 gennaio 2022, n. 1 che, sul presupposto della “straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica“ e di “rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus”, ha dettato ulteriori disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale, fissando, all’art. 4, la disciplina della “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, compresa la misura della didattica a distanza, e predisponendo, altresì, all’art. 5, “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica”;
Considerato che la normativa citata, di rango primario, disciplina in maniera specifica e capillare la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di garantire il loro espletamento in presenza e, nel contempo, di prevenire e contenere la diffusione del virus;
Ritenuto che il potere derogatorio dell’ordinario regime di didattica in presenza, riconosciuto anche ai Sindaci, presuppone necessariamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 L.n. 133/2021, la contemporanea sussistenza sia della c.d. “zona rossa”, che della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica, condizioni che, nel caso di specie, non trovano concreto riscontro;
Ritenuto che sia, inoltre, da escludere quanto sostenuto dal Comune di Reggio Calabria nella propria memoria di costituzione, ossia che possa residuare spazio con riferimento alle attività didattiche ed educative per l’emanazione, da parte dei Sindaci, di ordinanze contingibili ex art. 50 cit., che intendano regolare diversamente i medesimi settori di attività, posto che dette ordinanze, stante la loro natura “contingibile”, hanno natura residuale e presuppongono, quindi, che non sia possibile individuare una diversa “regola” della fattispecie concreta;
Ritenuto, ulteriormente, che il provvedimento in esame, che neppure menziona la normativa nazionale vigente, non presenta peculiarità anche rispetto ai casi recentemente esaminati, in fase cautelare monocratica, presso altre sedi giudiziarie (v., tra gli altri, decr. TAR Napoli, V, nn. 19, 20, 26 e 95/2022; TAR Salerno, III, n. 7/2022; TAR Palermo, I, nn. 21 e 22/2022; TAR Catania, III, nn. 12, 13, 36/2022 e da ult. TAR Catanzaro, n. 14/2022), essendo l’ordinanza sindacale impugnata (in particolare la n. 3, di proroga, in atto vigente) motivata solo con riferimento: a) all’andamento dei ricoveri segnalato dalla direzione del GOM; b) alla difficoltà riscontrate nell’attivare ulteriori posti letto per carenza di personale (v. anche documenti depositati dalla difesa del Comune);
Considerato, infatti, che tali emergenze non appaiono idonee a derogare alle disposizioni di legge sopra richiamate e regolanti compiutamente il settore scolastico in costanza di emergenza pandemica, in particolare non potendo determinare la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici ricadenti nel territorio di riferimento (Comune di Reggio Calabria).
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