I diritti di rogito spettano a tutti i segretari nei comuni in cui non vi sono dirigenti. Nelle piccole amministrazioni locali può essere aumentato il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, cioè la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 (ovvero in mancanza mediamente nel triennio 2007/2009) in presenza della necessità di garantire la erogazione di servizi essenziali. Le scelte legislative di contenimento della spesa del personale delle PA, in particolare attraverso la limitazione delle assunzioni, il blocco della contrattazione e le sollecitazioni alla razionalizzazione organizzativa, stanno producendo importanti risultati ed il legislatore le sta progressivamente e selettivamente allentando. Possono essere così riassunte le più importanti indicazioni che arrivano dagli ultimi pareri resi dalla sezione autonomie della Corte dei Conti. Pareri che, sul terreno delle immediate conseguenze operative, aprono significativi margini di flessibilità per gli enti di minore dimensione nelle assunzioni flessibili e che consentono la erogazione dei diritti di rogito ai segretari in tutti i comuni privi di dirigenti, ma che non risolvono in modo definitivo i dubbi sull’assoggettamento a carico dei segretari agli oneri riflessi ed all’Irap dei compensi per i diritti di rogito da corrispondere agli stessi.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le più recenti indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti.
Sui diritti di rogito si veda il precedente post Diritti di rogito: ecco la deliberazione della Sezione Autonomie che ha sancito il cambio di interpretazione sulla spettanza dei diritti ai segretari di fascia A e B in enti privi di dirigenti (Sez. Autonomie n. 18/2018).
Qui inoltre i link alle seguenti deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti:
- Delibera n. 17/SEZAUT/2018/FRG - La spesa per il personale degli enti territoriali. Profili quantitativi e qualitativi della spesa per il personale di regioni/province autonome, province/città metropolitane e comuni nel triennio 2014/2016;
- Delibera n. 15/SEZAUT/2018/QMIG - Applicabilità dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale.
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