Il Sindaco della Città di Porto Viro ha inviato alla Sezione di controllo del Veneto una richiesta di parere formulando i seguenti quesiti:
- Se per quegli enti che si "associano" mediante convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza (in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, co. 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, co. 4 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014) il limite di spesa inerente il trattamento accessorio, così come stabilito dalla normativa vigente, vada calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati;
- Se il Comune associato che eroga al proprio personale dipendente il trattamento accessorio possa portare in diminuzione l'importo rimborsatogli da altro comune associato, in forza della convenzione istitutiva della centrale di committenza, ai fini del calcolo del proprio limite di spesa stabilito dalla vigente normativa per il trattamento accessorio complessivamente erogato;
- Se il Comune che eroga al proprio personale dipendente il trattamento accessorio possa portare in diminuzione l'importo rimborsatogli da altro comune associato, in forza della convenzione istitutiva della centrale di committenza, ai fini del calcolo del proprio limite di spesa complessiva inerente il personale stabilito dalla vigente normativa;
- Se i trattamenti accessori (incentivi) di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, per attività svolta e conclusasi con l'aggiudicazione della gara prima dell'entrata in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, introdotto dalla novella di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), debbano essere o meno esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall'ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa.
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