L’ANAC si è di recente pronunciata in merito ad una problematica, attinente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, riguardante le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Com’è noto in tali Comuni è possibile, in deroga al principio di distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti, affidare ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. In tali enti come si coordinano le previsioni delle Linee guida n. 3 in materia di RUP con tale disciplina eccezionale?
Inizia così un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali, liberamente accessibile, dal titolo Possibile (in casi eccezionali) affidare l’incarico di RUP agli assessori.
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