Un interessante parere è stato espresso dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 189 del 22 maggio 2018 che ha affermato i seguenti principi:
- la mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie;
- l'utilizzabilità delle graduatorie concorsuali in ambito Pubblica Amministrazione è attualmente subordinata al fatto che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione;
- il principio di cui al precedente punto 2, tuttavia, potrà essere soggetto a rivisitazione atteso che con la previsione di un nuovo modello di programmazione del personale (il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/2001) appare finalizzato a superare il meccanismo rigido della dotazione organica.
In particolare, nella deliberazione, i giudici veneti, dopo aver richiamato in modo analitico i vincoli di spesa e assunzionali generali cui sono soggette le tutte le amministrazioni pubbliche e quelli specifici per le amministrazioni locali, hanno ribadito che l’istituto della mobilità volontaria è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane. La mobilità, dunque, va obbligatoriamente attivata in via prioritaria anche quando l’amministrazione intenda ricorrere allo scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione). Una volta inutilmente esperita la mobilità è possibile utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, che può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione. Va comunque evidenziato che tale posizione interpretativa si riferisce all’attuale assetto ordinamentale: ovvero quello caratterizzato dall’operatività del sistema della dotazione organica in base al quale eventuali vacanze derivanti da cessazione di personale vanno ricostituite ricorrendo alla mobilità o al reclutamento ai sensi del richiamato art. 6 d.lgs. 165/2001. Detta posizione interpretativa, tuttavia, potrà essere soggetta a rivisitazione atteso che, il medesimo articolo, con la previsione di un nuovo modello di programmazione del personale (il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui allo stesso art. 6) appare finalizzato a superare il meccanismo rigido della dotazione organica. Pertanto, a regime, il nuovo sistema, nella proiezione che ne fa il legislatore, dovrebbe essere caratterizzato dall’abbandono del concetto stesso di dotazione organica di tal che la distinzione, sopra richiamata, tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venir meno. Questa considerazione, appare suffragata dal contenuto delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze e della Salute (in corso di registrazione alla Corte dei conti e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), nel momento in cui pubblicate entreranno in vigore.
Qui il link alla deliberazione n. 189 del 22 maggio 2018 della Corte dei conti, Sezione di controllo per il Veneto.
In argomento vedi anche il post Le linee guida della funzione pubblica per la programmazione del fabbisogno.
Qui il link ad un articolo sul superamento delle piante organiche
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