Centralità della programmazione del fabbisogno del personale e sua prevalenza rispetto alla dotazione organica; tetto della spesa teorica per le modifiche della dotazione organica che è dato dal costo di quella in vigore; assenza dell’obbligo di eliminare i posti della dotazione organica che non sono coperti e che non sono compresi nella programmazione delle assunzioni; sottolineatura della necessità che l’adozione di questo documento sia preceduta da una invito alla analisi delle condizioni dell’ente con particolare riferimento alla necessità di acquisire professionalità anche innovative e stretto collegamento con il piano delle performance dello stesso ente. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”. Questo documento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, che avverte che esse sono “in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo”. Esse sono comunque operative, anche se la decorrenza dei 60 giorni a partire dalle quali le amministrazioni inadempienti non potranno effettuare assunzioni di personale si calcolerà a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per come peraltro espressamente indicato nel documento e nel testo del D.Lgs. n. 75/2017. Il provvedimento è stato firmato dai ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e della salute; esso è stato adottato dopo la acquisizione della intesa in sede di Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le linee guida della funzione pubblica per la programmazione del fabbisogno.
In argomento vedi anche il precedente post Mobilità, scorrimento delle graduatorie e nuova programmazione del personale (Corte dei conti Veneto n. 189/2018).
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