Risponde del delitto di falso in atto pubblico fidefacente, di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., il segretario comunale che ha rogato un contratto di donazione di beni immobili, attestando falsamente la contestuale presenza dei testimoni e delle parti al momento della sottoscrizione dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 8200 del 20 febbraio 2018
In argomento si veda l'articolo Rogito del segretario comunale e delitto di falso.
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